Pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge che rende obbligatori Defibrillatori e Corsi BLSD ovunque.
E’ legge!
Approvata finalmente la Legge Mulè sulla diffusione dei defibrillatori e dei Corsi BLSD in Italia per tutte le Aziende con oltre 15 dipendenti sia Pubbliche che Private.
Si stima almeno 10.000 vite salvate ogni anno tra bambini ed adulti; un salto culturale e di civiltà che unirà la progettualità Safe&Security al Welfare ed a…molto altro.
Bel regalo di Ferragosto !
Ecco il testo per esteso:
LEGGE 4 agosto 2021, n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (21G00126) (GU Serie Generale n.193 del 13-08-2021)note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
- La presente leggee’ volta a favorire, nel rispetto delle
modalita’ indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27
febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2011, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni (DAE):
- a)presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano
servizi aperti al pubblico;
- b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviariee nei porti, a
bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della
navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata,
senza possibilita’ di fermate intermedie, della durata di almeno due
ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’
di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
- Con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione,
sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e’ definito il programma pluriennale per
favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei DAE nei
luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorita’
per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita’, nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le
modalita’ di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al
medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la
durata di cinque anni e puo’ essere aggiornato, con le medesime
modalita’ previste per la sua definizione, per tenere conto del
livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il
periodo di programmazione di riferimento.
- Entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti
i criteri e le modalita’ per l’installazione di DAE, opportunamente
indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro
collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
- Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni dicui
al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione dalla societa’ Consip Spa ovvero dalle centrali
di committenza regionali.
- Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cuial comma 2,
sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021.
- Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euroannui a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, leamministrazioni
interessate provvedono all’attuazione del presente articolo
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1 (Finalita’ ed ambito di applicazione). – 1.
Omissis
- Per amministrazioni pubbliche si intendono tuttele
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell’amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 2 (Finalita’ e ambito di applicazione). – 1.
Omissis
- Le disposizioni del presente Codice si applicano:
- a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo
117 della Costituzione, ivi comprese le autorita’ di
sistema portuale, nonche’ alle autorita’ amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa’ quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
- c) alle societa’ a controllo pubblico, comedefinite
nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le
societa’ quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria
di cui alla lettera b).».
– Si riporta l’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
- La Conferenza Stato-citta’ edautonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
- La Conferenza Stato-citta’ edautonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
- LaConferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
Medico Coordinatore attività di formazione BLSD del Ministero della Salute
Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support at UENPS – Union of European Neonatal & Perinatal Societies
Docente di Primo Soccorso Aziendale – BLSD presso il Master settore Sanità Pharma Biomed “24ORE Business School”
Faculty Rianimazione Cardiopolmonare con abilitazione all’uso del defibrillatore BLSD – PBLSD at “American Heart Association”
Coordinatore Commissione Emergenza e Formazione BLSD at OMCEO Ordine Medici ed Odontoiatri di Roma e Provincia
Accreditato presso il SistemaSanitario Regionale ARES – 118
SEDE LEGALE:
Via Emilia, 47 – 00187 Roma
St: 06.420.16.852
Cell: 335.662.0.668
SEDE CORSI :
Hotel Savoy
Via Ludovisi,15 00187 Roma
email: info@squicciarinirescue.org
website: https://www.squicciarinirescue.org
PEC: info@pec.squicciarinirescue.org
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