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14 Agosto 2021

Pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge che rende obbligatori Defibrillatori e Corsi BLSD ovunque.

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Pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge che rende obbligatori Defibrillatori e Corsi BLSD ovunque.

E’ legge!

Approvata finalmente la Legge Mulè sulla diffusione dei defibrillatori e dei Corsi BLSD in Italia per tutte le Aziende con oltre 15 dipendenti sia Pubbliche che Private.

Si stima almeno 10.000 vite salvate ogni anno tra bambini ed adulti; un salto culturale e di civiltà che unirà la progettualità Safe&Security al Welfare ed a…molto altro.

Bel regalo di Ferragosto !

 

Ecco il testo per esteso:

LEGGE 4 agosto 2021, n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (21G00126) (GU Serie Generale n.193 del 13-08-2021)note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2021

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

 

Programma  pluriennale  per  la  diffusione  e  l’utilizzazione   dei

defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

 

  1. La presente leggee’  volta  a  favorire,  nel  rispetto  delle

modalita’ indicate  dalle  linee-guida  di  cui  all’accordo  del  27

febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le  province

autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

  1. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18

marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del  6  giugno

2011, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei  defibrillatori

semiautomatici e automatici esterni (DAE):

  1. a)presso  le  sedi  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che  abbiano

servizi aperti al pubblico;

  1. b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviariee  nei  porti,  a

bordo dei mezzi di trasporto aerei,  ferroviari,  marittimi  e  della

navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata,

senza possibilita’ di fermate intermedie, della durata di almeno  due

ore e,  comunque,  presso  i  gestori  di  pubblici  servizi  di  cui

all’articolo 2, comma 2, lettera b), del codice  dell’amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche’

di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

  1. Con decretodel  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri

dell’economia e delle finanze  e  per  la  pubblica  amministrazione,

sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede

di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, e’  definito  il  programma  pluriennale  per

favorire la progressiva diffusione  e  l’utilizzazione  dei  DAE  nei

luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma  1,  con  priorita’

per le scuole di ogni ordine  e  grado  e  per  le  universita’,  nel

rispetto dei  vincoli  di  finanza  pubblica,  e  sono  stabilite  le

modalita’ di  accesso  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al

medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha  la

durata di cinque anni e  puo’  essere  aggiornato,  con  le  medesime

modalita’ previste per la  sua  definizione,  per  tenere  conto  del

livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito  durante  il

periodo di programmazione di riferimento.

  1. Entro sessanta giorni dalla datadi  entrata  in  vigore  della

presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti

i criteri e le modalita’ per l’installazione di  DAE,  opportunamente

indicati con apposita segnaletica, favorendo ove  possibile  la  loro

collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

  1. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni dicui

al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione

messi a disposizione dalla societa’ Consip Spa ovvero dalle  centrali

di committenza regionali.

  1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cuial  comma  2,

sono concessi contributi nel limite di 2  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dall’anno 2021.

  1. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euroannui  a

decorrere  dall’anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell’ambito  del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione  « Fondi  da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al  Ministero  della  salute.  Il  Ministro

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, leamministrazioni

interessate   provvedono   all’attuazione   del   presente   articolo

nell’ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto

dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

dell’art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

modificate o alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano

invariati il valore e l’efficacia  degli  atti  legislativi

qui trascritti.

 

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’articolo  1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165  (Norme  generali

sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 1 (Finalita’ ed ambito  di  applicazione).  –  1.

Omissis

  1. Per amministrazioni pubbliche si intendono tuttele

amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e

scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,

le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita’

montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni

universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici

nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le

aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,

l’Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche

amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione

organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di

cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al

CONI.».

– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 2, lettera

b), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  (Codice

dell’amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 2 (Finalita’ e  ambito  di  applicazione).  –  1.

Omissis

  1. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
  2. a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,

nel rispetto del riparto di competenza di cui  all’articolo

117  della  Costituzione,  ivi  comprese  le  autorita’  di

sistema portuale,  nonche’  alle  autorita’  amministrative

indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

  1. b) ai gestori di servizi pubblici,  ivi  comprese  le

societa’ quotate,  in  relazione  ai  servizi  di  pubblico

interesse;

  1. c) alle societa’ a controllo pubblico, comedefinite

nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse  le

societa’ quotate di cui all’articolo 2,  comma  1,  lettera

p), del medesimo decreto che non rientrino nella  categoria

di cui alla lettera b).».

– Si riporta l’articolo 8 del  decreto  legislativo  28

agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e

Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di

interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei

comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta’   ed   autonomie

locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto

1997, n. 202:

«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali  e

Conferenza unificata). – 1. La Conferenza  Stato-citta’  ed

autonomie locali e’ unificata per le materie ed  i  compiti

di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei

comuni  e  delle  comunita’  montane,  con  la   Conferenza

Stato-regioni.

  1. La Conferenza Stato-citta’ edautonomie  locali  e’

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell’interno o  dal  Ministro  per

gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva

competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del  tesoro

e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il

Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il

Ministro della  sanita’,  il  presidente  dell’Associazione

nazionale  dei  comuni  d’Italia  –  ANCI,  il   presidente

dell’Unione  province  d’Italia  –  UPI  ed  il  presidente

dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti  montani  –

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.

Dei  quattordici   sindaci   designati   dall’ANCI   cinque

rappresentano le citta’ individuate dall’articolo 17  della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere

invitati altri membri del Governo,  nonche’  rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

  1. La Conferenza Stato-citta’ edautonomie  locali  e’

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi

il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne  faccia

richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

  1. LaConferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e’

convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le

sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari

regionali  o,  se  tale  incarico  non  e’  conferito,  dal

Ministro dell’interno.».

 

 

Per ricevere maggiori informazioni su corsi per grandi aziende multisedi nazionali (anche con fondi interprofessionali a zerocosto per l’Azienda),  come diventare Istruttore, aprire un Centro di Formazione (accreditato al 118 regionale con American Heart Association) e sulla formazione del team di primo soccorso interno aziendale con rilascio di brevetti Internazionali, è possibile inviare una email o contattare:

Dott. Marco SQUICCIARINI

Medico Coordinatore attività di formazione BLSD del Ministero della Salute
Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support at UENPS – Union of European Neonatal & Perinatal Societies

Docente di Primo Soccorso Aziendale – BLSD presso il Master settore Sanità Pharma Biomed “24ORE Business School”

Faculty Rianimazione Cardiopolmonare con abilitazione all’uso del defibrillatore BLSD – PBLSD at “American Heart Association”

Coordinatore Commissione Emergenza e Formazione BLSD at OMCEO Ordine Medici ed Odontoiatri di Roma e Provincia

Accreditato presso il SistemaSanitario Regionale ARES – 118

   SEDE LEGALE:

Via Emilia, 47 – 00187 Roma
St: 06.420.16.852
Cell: 335.662.0.668

 SEDE CORSI :

Hotel Savoy
Via Ludovisi,15 00187 Roma

email: info@squicciarinirescue.org
website: https://www.squicciarinirescue.org
PEC: info@pec.squicciarinirescue.org

>> LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/marcosquicciarini/

 

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